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Aggiornamenti legislativi su Revisioni e Autoriparazioni

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D.L. 18 del 17 marzo 2020, applicazione delle disposizioni attinenti alla circolazione stradale

giovedì 26 marzo 2020 15.44

È stata rilasciata la circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24/03/2020 che, in riferimento al D.L. 17 marzo 2020, definisce alcuni aspetti applicativi attinenti alla circolazione stradale, tra cui:

  • La proroga della scadenza di revisione include anche tutti quei veicoli per cui la revisione risultava già scaduta prima del 17 marzo 2020
  • Le patenti di guida, come i certificati di idoneità alla guida per ciclomotori (CIG), scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. o comunque in scadenza entro il 31 agosto 2020, sono prorogati nella validità ad ogni effetto sino al 31 agosto 2020
  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano riflesso sulla circolazione stradale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, sono prorogati nella validità sino al 15 giugno 2020, fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni dello stesso D.L. o dei decreti legge n° 6 del 23 febbraio 2020, n° 8 del 2 marzo 2020, n° 11 dell'8 marzo 2020 e dei relativi decreti attuativi, tra cui si evidenzia:
    • proroga al 30 giugno 2020 delle autorizzazioni per l'esercitazione alla guida, che abbiano scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020
    • proroga al 30 giugno 2020 del permesso provvisorio di guida, per i titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica, quando le commissioni mediche competenti non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di emergenza in atto
    • proroga al 30 giugno 2020 della carta di qualificazione del conducente (CQC) nonchè del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020
  • Sono stati agevolati i termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta di tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio al 31 maggio 2020, ove non siano previste le sanzioni accessorie quali la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida
  • È consentita, fino al 31 luglio 2020, la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza
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