IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 141 del 6 giugno 2009; direttiva in versione rifusa per la quale non e' prevista la trasposizione nell'ordinamento interno;
Vista la direttiva 2010/48/UE della Commissione del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 173 dell'8 luglio 2010;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1
1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, e successive modificazioni, e' sostituto dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato II, che si applicano dal 31 dicembre 2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011
Il Ministro: Matteoli
Omississ..